Art. 26

Relazioni

In vigore dal 21 ott 2009
Relazioni 1.   Ogni due anni gli Stati membri elaborano una relazione sulle attività delle autorità competenti e la trasmettono alla Commissione. La relazione comprende: a) un quadro d’insieme del settore in relazione all’onorabilità, all’idoneità finanziaria e all’idoneità professionale; b) il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni; c) il numero degli attestati di idoneità professionale rilasciati ogni anno; d) le statistiche di base sui registri elettronici nazionali e il loro uso da parte delle autorità competenti; e e) un quadro d’insieme degli scambi di informazioni con altri Stati membri in applicazione dell’, paragrafo 2, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni accertate notificate ad altri Stati membri e il numero delle risposte ricevute, nonché il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell’, paragrafo 3. 2.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esercizio della professione di trasportatore su strada. La relazione contiene, in particolare, una valutazione dello scambio di informazioni fra gli Stati membri e un riesame del funzionamento e dei dati contenuti nei registri elettronici nazionali. Essa è pubblicata contestualmente alla relazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (12).
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Relazioni (Art. 26 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo