Art. 27

Elenchi delle autorità competenti

In vigore dal 21 ott 2009
Elenchi delle autorità competenti Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 dicembre 2011, l’elenco delle autorità competenti da esso designate per le autorizzazioni all’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché l’elenco delle autorità o degli organismi autorizzati responsabili dell’organizzazione degli esami di cui all’, paragrafo 1, e del rilascio degli attestati. La Commissione pubblica l’elenco consolidato di tali autorità e organismi relativo a tutta la Comunità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Elenchi delle autorità competenti (Art. 27 Regolamento (UE) 2009/1071) — Testo vigente | Portale Normativo