Art. 28

Comunicazione delle misure nazionali

In vigore dal 21 ott 2009
Comunicazione delle misure nazionali Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta entro il 4 dicembre 2011.
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