Art. 28 · Comunicazione delle misure nazionali

Art. 28

Comunicazione delle misure nazionali

In vigore dal 21 ott 2009
Comunicazione delle misure nazionali Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta entro il 4 dicembre 2011.
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