Art. 20
Attestati relativi all’idoneità finanziaria
In vigore dal 21 ott 2009
Attestati relativi all’idoneità finanziaria
Quando prescrive ai suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all’, uno Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi l’osservanza delle condizioni prescritte. Tale attestato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.
Storico versioni
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