Art. 8
In vigore dal 19 ott 2009
1. Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli si procede in seno al comitato, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni allo scopo di:
a)
esaminare gli effetti delle misure precitate;
b)
verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure in parola.
2. Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli :
a)
sempreché il Consiglio non abbia deliberato sulle misure della Commissione, questa le modifica o le abroga senza indugio e ne riferisce immediatamente al Consiglio;
b)
negli altri casi essa propone al Consiglio l'abrogazione o la modifica delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
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