Art. 8

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli si procede in seno al comitato, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni allo scopo di: a) esaminare gli effetti delle misure precitate; b) verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure in parola. 2.   Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli : a) sempreché il Consiglio non abbia deliberato sulle misure della Commissione, questa le modifica o le abroga senza indugio e ne riferisce immediatamente al Consiglio; b) negli altri casi essa propone al Consiglio l'abrogazione o la modifica delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
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