Art. 3
In vigore dal 19 ott 2009
1. Le consultazioni possono essere avviate in ogni momento, sia su richiesta di uno Stato membro sia per iniziativa della Commissione.
2. Le consultazioni devono aver luogo entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Commissione, della comunicazione di cui all' e comunque prima di instaurare qualsiasi misura a norma degli .
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