Art. 4

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Le consultazioni si effettuano in seno a un comitato consultivo, in prosieguo denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2.   Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; questi comunica tempestivamente agli Stati membri ogni utile elemento di informazione. 3.   Le consultazioni vertono in particolare: a) sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione, nonché su vari elementi della situazione economica e commerciale per il prodotto in causa; b) se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.
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