Art. 4
In vigore dal 19 ott 2009
1. Le consultazioni si effettuano in seno a un comitato consultivo, in prosieguo denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; questi comunica tempestivamente agli Stati membri ogni utile elemento di informazione.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
a)
sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione, nonché su vari elementi della situazione economica e commerciale per il prodotto in causa;
b)
se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.
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