Art. 9
In vigore dal 19 ott 2009
Per i prodotti di cui all'allegato I fino all'adozione, da parte del Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, questi sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in materia dalla Comunità, i meccanismi di crisi relativi ad un obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare. Le misure adottate sono comunicate dalla Commissione al Consiglio e agli altri Stati membri.
Storico versioni
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