Art. 11
In vigore dal 19 ott 2009
Il presente regolamento non osta all'applicazione delle regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché di regolamentazioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo complementare.
Tuttavia, le disposizioni dell’ non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni, per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'esportazione. Le disposizioni dell' non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede l'esibizione di un certificato o di un altro titolo di esportazione.
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