Art. 6

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi della Comunità richiedono un azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce in attesa dell'ulteriore decisione del Consiglio in base all'. 2.   Le misure adottate vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione. 3.   Le misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera della Comunità. 4.   Quando l'azione della Commissione è stata chiesta da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda. Se la Commissione non dà seguito a tale domanda, essa comunica senza indugio questa decisione al Consiglio, che può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa. 5.   Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio le misure adottate entro un termine di dodici giorni lavorativi successivi alla loro comunicazione agli Stati membri. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa. 6.   In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione propone al Consiglio, entro i dodici giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata, le misure appropriate a norma dell'. Se il Consiglio non si pronuncia su tale proposta entro sei settimane dall'entrata in vigore della misura adottata dalla Commissione, la misura stessa è abrogata.
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