Art. 7

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Quando lo esigano gli interessi della Comunità, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure appropriate: a) per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali e per porvi rimedio; b) per permettere l'esecuzione degli impegni internazionali contratti dalla Comunità o da tutti i suoi Stati membri, segnatamente in materia di commercio di prodotti di base. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a determinate destinazioni e alle esportazioni da determinate regioni della Comunità. Esse non interessano i prodotti avviati verso la frontiera della Comunità. 3.   Quando sono instaurate restrizioni quantitative all'esportazione, si tiene conto in particolare: a) da un lato, del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia a norma del presente capo, e che lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione conformemente alle sue disposizioni interne; b) dall'altro, del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito con l'instaurazione delle restrizioni quantitative non deve essere compromessa.
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