Art. 9
Circostanze particolari
In vigore dal 24 lug 2009
Circostanze particolari
1. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può autorizzare le autorità competenti di un determinato punto di entrata designato che sottostà a particolari vincoli geografici ad effettuare i controlli fisici presso i locali di un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’efficienza dei controlli effettuati presso il PED non risulta pregiudicata;
b)
i locali soddisfano i requisiti di cui all’ e sono approvati a tale scopo dallo Stato membro;
c)
si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED dal momento dell’arrivo al PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.
2. In deroga all’, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all’elenco dell’allegato I può prevedere che i controlli d’identità e fisici sulla partita di tale prodotto siano effettuati dall’autorità competente del luogo di destinazione quale indicato nel DCE, ove appropriato presso i locali dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:
a)
la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell’imballaggio fanno sì che l’esecuzione delle operazioni di campionamento presso il PED causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;
b)
le autorità competenti al PED e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:
i)
la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;
ii)
i requisiti in materia di rendicontazione di cui all’ siano pienamente soddisfatti.
Storico versioni
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