Art. 11

Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti

In vigore dal 24 lug 2009
Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti Nei casi in cui le caratteristiche particolari della partita lo giustificano, l’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o il loro rappresentante mettono a disposizione dell’autorità competente: a) sufficienti risorse umane e logistiche per lo scarico della partita, in modo da permettere i controlli ufficiali; b) attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un campionamento rappresentativo.
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Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/669) — Testo vigente | Portale Normativo