Art. 12
Frazionamento delle partite
In vigore dal 24 lug 2009
Frazionamento delle partite
Le partite non vengono frazionate fino al completamento del livello accresciuto di controlli ufficiali e del documento comune di entrata da parte dell’autorità competente a norma dell’.
In caso di successivo frazionamento della partita, una copia autenticata del documento comune di entrata accompagna ciascuna frazione della partita fino all’immissione in libera pratica.
Storico versioni
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