Art. 14
Tasse
In vigore dal 24 lug 2009
Tasse
1. Gli Stati membri garantiscono la riscossione di tasse a copertura dei costi sostenuti per il livello accresciuto di controlli ufficiali di cui al presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 27, paragrafo 4, e conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, o i loro rappresentanti, pagano le tasse di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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