Art. 15
Presentazione di una relazione alla Commissione
In vigore dal 24 lug 2009
Presentazione di una relazione alla Commissione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito alle partite ai fini di una valutazione continua dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I.
La relazione è presentata trimestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre.
2. La relazione comprende le seguenti informazioni:
a)
i dettagli di ogni partita, tra cui:
i)
le dimensioni in termini di peso netto della partita;
ii)
il paese di origine di ogni partita;
b)
il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell’analisi;
c)
i risultati dei controlli di cui all’, paragrafo 1;
3. La Commissione compila le relazioni che riceve conformemente al paragrafo 2 e le mette a disposizione degli Stati membri.
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