Art. 8
Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati
In vigore dal 24 lug 2009
Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati
1. L’autorità competente al punto di entrata designato effettua senza indebiti ritardi:
a)
controlli documentari su tutte le partite entro 2 giorni lavorativi dall’arrivo al PED, salvo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili;
b)
controlli fisici e d’identità, tra cui analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell’allegato I e in modo da rendere impossibile agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà soggetta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere disponibili non appena tecnicamente possibile.
2. Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
a)
completa la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata, mentre il funzionario responsabile dell’autorità competente timbra e firma l’originale di tale documento;
b)
fa una copia del documento comune di entrata firmato e timbrato e la conserva.
L’originale del documento comune di entrata accompagna la partita durante il trasporto successivo fino al raggiungimento della destinazione conformemente a quanto indicato nel DCE.
L’autorità competente al PED può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Nel caso in cui venga concessa l’autorizzazione, l’autorità competente al PED notifica l’autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.
Nei casi in cui la partita è trasportata in attesa che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, si rilascia a tale scopo una copia certificata del DCE originale.
Storico versioni
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