Art. 6

Notifica previa delle partite

In vigore dal 24 lug 2009
Notifica previa delle partite Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita. A tale scopo, essi completano la parte I del documento comune di entrata e trasmettono quest’ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.
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