Art. 4
Requisiti minimi per i punti di entrata designati
In vigore dal 24 lug 2009
Requisiti minimi per i punti di entrata designati
Fatto salvo l’, i punti di entrata designati dispongono almeno di quanto segue:
a)
sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per effettuare i prescritti controlli delle partite;
b)
strutture adeguate dove l’autorità competente può effettuare i controlli necessari;
c)
istruzioni dettagliate riguardo al campionamento per l’analisi e all’invio di tali campioni per l’analisi a un laboratorio designato a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 («laboratorio designato»);
d)
magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite (e le partite condizionate in container) per il periodo di tempo in cui vengono trattenute, ove appropriato, in attesa dei risultati delle analisi di cui alla lettera c) e un numero sufficiente di locali, tra cui depositi frigoriferi, per i casi in cui la natura della partita richieda una temperatura controllata;
e)
attrezzature idonee per lo scarico della merce e attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi;
f)
la possibilità di effettuare lo scarico della merce e il campionamento ai fini dell’analisi in un luogo protetto, qualora necessario;
g)
un laboratorio designato in grado di effettuare le analisi di cui alla lettera c), la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi.
Storico versioni
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