Art. 3

Definizioni

In vigore dal 24 lug 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «documento comune di entrata (DCE)», il documento, il cui modello è riportato nell’allegato II, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’, nonché dall’autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali; b) «punto di entrata designato (PED)», il punto di entrata, indicato all’, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 882/2004, in uno dei territori elencati nell’allegato I di detto regolamento; nel caso di trasporto marittimo in cui le partite sono scaricate da una nave e poi caricate su un’altra per trasportarle a un porto di un altro Stato membro, quest’ultimo porto deve essere considerato il punto di entrata designato; c) «partita», una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell’allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/669) — Testo vigente | Portale Normativo