Art. 3
Definizioni
In vigore dal 24 lug 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«documento comune di entrata (DCE)», il documento, il cui modello è riportato nell’allegato II, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’, nonché dall’autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali;
b)
«punto di entrata designato (PED)», il punto di entrata, indicato all’, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 882/2004, in uno dei territori elencati nell’allegato I di detto regolamento; nel caso di trasporto marittimo in cui le partite sono scaricate da una nave e poi caricate su un’altra per trasportarle a un porto di un altro Stato membro, quest’ultimo porto deve essere considerato il punto di entrata designato;
c)
«partita», una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell’allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:669:oj#art-3