Art. 5

Elenco dei punti di entrata designati

In vigore dal 24 lug 2009
Elenco dei punti di entrata designati Gli Stati membri tengono e mettono a disposizione del pubblico su Internet, per ognuno dei prodotti di cui all’allegato I, un elenco aggiornato dei punti di entrata designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet al quale sono reperibili tali elenchi. La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.
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