Art. 7
Lingua dei documenti comuni di entrata
In vigore dal 24 lug 2009
Lingua dei documenti comuni di entrata
I documenti comuni di entrata devono essere redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato.
Uno Stato membro può tuttavia consentire che i documenti comuni di entrata siano redatti in un’altra lingua ufficiale della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:669:oj#art-7