Art. 7

Lingua dei documenti comuni di entrata

In vigore dal 24 lug 2009
Lingua dei documenti comuni di entrata I documenti comuni di entrata devono essere redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i documenti comuni di entrata siano redatti in un’altra lingua ufficiale della Comunità.
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