Art. 2

Aggiornamenti dell’allegato I

In vigore dal 24 lug 2009
Aggiornamenti dell’allegato I Al fine di redigere e modificare regolarmente l’elenco di cui all’allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni: a) i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF; b) le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell’Ufficio alimentare e veterinario; c) le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi; d) gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare; e) le valutazioni scientifiche, ove appropriato. L’elenco di cui all’allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente.
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