Art. 2
Aggiornamenti dell’allegato I
In vigore dal 24 lug 2009
Aggiornamenti dell’allegato I
Al fine di redigere e modificare regolarmente l’elenco di cui all’allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni:
a)
i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF;
b)
le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell’Ufficio alimentare e veterinario;
c)
le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi;
d)
gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
e)
le valutazioni scientifiche, ove appropriato.
L’elenco di cui all’allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:669:oj#art-2