Art. 19
Misure transitorie
In vigore dal 24 lug 2009
Misure transitorie
1. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici di cui all’, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l’immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall’autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all’.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l’elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del primo paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:669:oj#art-19