Art. 10

Immissione in libera pratica

In vigore dal 24 lug 2009
Immissione in libera pratica L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del loro rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente completato dall’autorità competente una volta effettuati tutti i controlli prescritti a norma dell’, paragrafo 1, e una volta noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti.
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