Art. 7
In vigore dal 7 lug 2009
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, nonché del presente regolamento, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all’ del presente regolamento destinati alla fabbricazione di quelli contemplati nello stesso articolo.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie. Tali misure, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili, sono comunicate al Consiglio e agli Stati membri. Ove la richiesta provenga da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non decide entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.
Storico versioni
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