Art. 2

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Tutte le importazioni comunitarie dei prodotti di cui all’ possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione. 2.   Il titolo di importazione è rilasciato dagli Stati membri a ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione dell’. 3.   Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. 4.   Il periodo di validità dei titoli di importazione e le altre modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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