Art. 3
In vigore dal 7 lug 2009
1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all’, l’importazione di uno o più dei prodotti in questione all’aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune è subordinata al pagamento di un dazio all’importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all’ dell’accordo sull’agricoltura, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all’importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l’imposizione di un dazio all’importazione addizionale sono determinati in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l’anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi all’importazione da considerarsi per l’imposizione di un dazio all’importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all’importazione cif della spedizione interessata.
I prezzi all’importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d’importazione comunitario per il prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità riguardano segnatamente:
a)
i prodotti ai quali sono applicati dazi all’importazione addizionali ai sensi dell’ dell’accordo sull’agricoltura;
b)
gli altri criteri necessari per garantire l’applicazione del paragrafo 1 in conformità dell’ dell’accordo sull’agricoltura.
Storico versioni
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