Art. 4

In vigore dal 7 lug 2009
1.   I contingenti tariffari per i prodotti di cui all’ istituiti in virtù degli accordi conclusi nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, sono aperti e gestiti in base alle modalità adottate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2.   La gestione dei contingenti avviene mediante l’applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione: a) metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio del «primo arrivato, primo servito»); b) metodo di ripartizione in proporzione dell’entità delle richieste all’atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell’esame simultaneo); c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»). Altri metodi appropriati possono essere stabiliti. Tali metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. 3.   Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, delle esigenze di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio, pur potendosi ispirare ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round. 4.   Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l’apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono, se necessario, lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso: a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto; b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare le garanzie di cui alla lettera a); e c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d’importazione.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2009/614 — Testo vigente | Portale Normativo