Art. 5
In vigore dal 7 lug 2009
Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo, cosicché il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono adottare le misure necessarie.
Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, adotta le modalità di applicazione del primo comma del presente articolo.
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