Art. 10
In vigore dal 7 lug 2009
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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