Art. 10

In vigore dal 7 lug 2009
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:614:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo