Art. 6

In vigore dal 7 lug 2009
Per i prodotti di cui all’ possono essere adottate norme di commercializzazione; queste ultime, fatta salva la necessità di tener conto delle particolarità di tali prodotti, devono corrispondere alle norme di commercializzazione previste dall’articolo 116 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i prodotti di cui all’allegato I, parte XIX, dello stesso regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categorie di qualità, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, il condizionamento e l’etichettatura. Le norme, il loro ambito di applicazione e le regole generali di applicazione sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2009/614 — Testo vigente | Portale Normativo