Art. 9
Criteri di composizione
In vigore dal 25 giu 2009
Criteri di composizione
1. I seguenti soggetti possono diventare membri di un ERIC:
a)
gli Stati membri;
b)
i paesi associati;
c)
i paesi terzi diversi dai paesi associati;
d)
le organizzazioni intergovernative.
2. Un ERIC conta tra i suoi membri almeno tre Stati membri. Altri Stati membri possono aderire come membri in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto e come osservatori senza diritto di voto alle condizioni fissate nello statuto. Possono parimenti aderire altri paesi associati e paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché organizzazioni intergovernative, fatta salva l’approvazione dell’assemblea dei membri di cui all’, lettera a), secondo le condizioni e le procedure di accesso allo status di membro previste nello statuto.
3. Gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri.
4. Uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo può farsi rappresentare da uno o più enti pubblici, comprese le regioni o enti privati con una missione di servizio pubblico, ai fini dell’esercizio di determinati diritti e dell’adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell’ERIC.
5. I paesi associati, i paesi terzi e le organizzazioni intergovernative che chiedono di costituire un ERIC o di diventarne membri riconoscono che esso ha personalità e capacità giuridiche a norma dell’, paragrafi 1 e 2, e che è soggetto alle regole determinate in applicazione dell’.
6. I paesi associati e i paesi terzi che chiedono di costituire un ERIC o diventarne membri accordano allo stesso un trattamento equivalente a quello derivante dagli , paragrafo 1, lettera d) e 7, paragrafo 3.
Storico versioni
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