Art. 15

Legge applicabile e foro competente

In vigore dal 25 giu 2009
Legge applicabile e foro competente 1.   La costituzione e il funzionamento interno di un ERIC sono disciplinati: a) dal diritto comunitario, in particolare dal presente regolamento, e dalle decisioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 1; b) dalla legge dello Stato in cui l’ERIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente; c) dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. 2.   La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire sulle controversie tra i membri riguardo all’ERIC o tra questi e l’ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui la Comunità sia parte in causa. 3.   Alle vertenze tra l’ERIC e i terzi si applica la normativa comunitaria sul foro competente. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l’ERIC ha sede legale.
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