Art. 15
Legge applicabile e foro competente
In vigore dal 25 giu 2009
Legge applicabile e foro competente
1. La costituzione e il funzionamento interno di un ERIC sono disciplinati:
a)
dal diritto comunitario, in particolare dal presente regolamento, e dalle decisioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 1;
b)
dalla legge dello Stato in cui l’ERIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente;
c)
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire sulle controversie tra i membri riguardo all’ERIC o tra questi e l’ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui la Comunità sia parte in causa.
3. Alle vertenze tra l’ERIC e i terzi si applica la normativa comunitaria sul foro competente. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l’ERIC ha sede legale.
Storico versioni
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