Art. 6
Decisione in merito alla domanda
In vigore dal 25 giu 2009
Decisione in merito alla domanda
1. La Commissione, tenuto conto dei risultati della valutazione di cui all’, paragrafo 2, e secondo la procedura di cui all’:
a)
adotta una decisione di costituzione dell’ERIC dopo essersi accertata che i requisiti fissati nel presente regolamento sono soddisfatti; o
b)
respinge la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti fissati nel presente regolamento non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, lettera d).
2. La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. In caso di rifiuto, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso ai richiedenti.
La decisione di costituzione dell’ERIC è altresì pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L.
3. Gli elementi essenziali dello statuto, di cui all’, lettere da b) a f) e g), punti da i) a iv), contenuti nella domanda sono allegati alla decisione di costituzione dell’ERIC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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