Art. 7

Status di un ERIC

In vigore dal 25 giu 2009
Status di un ERIC 1.   Un ERIC è dotato di personalità giuridica a partire dalla data di entrata in vigore della decisione di costituzione dell’ERIC. 2.   In ciascuno Stato membro un ERIC ha la massima capacità giuridica accordata alle persone giuridiche in forza del diritto di detto Stato membro. In particolare, esso può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio. 3.   Un ERIC è un’organizzazione internazionale ai sensi dell’, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.
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Status di un ERIC (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/723) — Testo vigente | Portale Normativo