Art. 5

Domanda di costituzione di un ERIC

In vigore dal 25 giu 2009
Domanda di costituzione di un ERIC 1.   I soggetti che chiedono di costituire un ERIC (di seguito denominati «i richiedenti») presentano una domanda alla Commissione. La domanda è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e contiene gli elementi seguenti: a) una domanda di costituzione dell’ERIC indirizzata alla Commissione; b) la proposta di statuto dell’ERIC di cui all’; c) una descrizione scientifica e tecnica dell’infrastruttura di ricerca che l’ERIC avrà il compito di creare e gestire, in particolare in funzione dei requisiti di cui all’; d) una dichiarazione dello Stato membro ospitante in cui esso riconosca l’ERIC in quanto organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 92/12/CEE, fin dalla sua creazione. I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni sono fissati in un accordo tra i membri dell’ERIC. 2.   La Commissione valuta la domanda in funzione dei requisiti prescritti dal presente regolamento. In sede di valutazione essa deve ottenere il parere di esperti indipendenti, in particolare nel settore di attività previsto per l’ERIC. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:723:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo