Art. 10

Statuto

In vigore dal 25 giu 2009
Statuto Lo statuto di un ERIC contiene almeno le informazioni seguenti: a) un elenco dei membri, degli osservatori e, laddove applicabile, dei soggetti che rappresentano i membri, nonché le condizioni e le procedure da rispettare per modificare la composizione dell’ERIC e la rappresentanza al suo interno a norma dell’; b) le funzioni e le attività dell’ERIC; c) la sede legale, a norma dell’, paragrafo 1; d) la denominazione dell’ERIC, a norma dell’, paragrafo 2; e) la durata dell’ERIC e la procedura di scioglimento, a norma dell’; f) il regime di responsabilità, a norma dell’, paragrafo 2; g) i principi di base che disciplinano: i) la politica di accesso per gli utenti; ii) la politica di valutazione scientifica; iii) la politica di diffusione; iv) la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale; v) la politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità; vi) la politica in materia di appalti pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza; vii) una disattivazione degli impianti, se pertinente; viii) la politica in materia di dati; h) i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l’obbligo di contribuire ad un bilancio equilibrato ed i diritti di voto; i) gli organi dell’ERIC, il loro ruolo, le loro responsabilità, la loro composizione e le loro procedure decisionali, anche in merito alla modifica dello statuto, conformemente agli ; j) la o le lingue di lavoro; k) i riferimenti alle norme di attuazione dello statuto. Lo statuto è a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ERIC e presso la sua sede legale.
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