Art. 10
Statuto
In vigore dal 25 giu 2009
Statuto
Lo statuto di un ERIC contiene almeno le informazioni seguenti:
a)
un elenco dei membri, degli osservatori e, laddove applicabile, dei soggetti che rappresentano i membri, nonché le condizioni e le procedure da rispettare per modificare la composizione dell’ERIC e la rappresentanza al suo interno a norma dell’;
b)
le funzioni e le attività dell’ERIC;
c)
la sede legale, a norma dell’, paragrafo 1;
d)
la denominazione dell’ERIC, a norma dell’, paragrafo 2;
e)
la durata dell’ERIC e la procedura di scioglimento, a norma dell’;
f)
il regime di responsabilità, a norma dell’, paragrafo 2;
g)
i principi di base che disciplinano:
i)
la politica di accesso per gli utenti;
ii)
la politica di valutazione scientifica;
iii)
la politica di diffusione;
iv)
la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale;
v)
la politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità;
vi)
la politica in materia di appalti pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza;
vii)
una disattivazione degli impianti, se pertinente;
viii)
la politica in materia di dati;
h)
i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l’obbligo di contribuire ad un bilancio equilibrato ed i diritti di voto;
i)
gli organi dell’ERIC, il loro ruolo, le loro responsabilità, la loro composizione e le loro procedure decisionali, anche in merito alla modifica dello statuto, conformemente agli ;
j)
la o le lingue di lavoro;
k)
i riferimenti alle norme di attuazione dello statuto.
Lo statuto è a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ERIC e presso la sua sede legale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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