Art. 16
Scioglimento e insolvenza
In vigore dal 25 giu 2009
Scioglimento e insolvenza
1. Lo statuto determina la procedura da applicare in caso di scioglimento dell’ERIC a seguito di una decisione dell’assemblea dei membri. Lo scioglimento può comportare il trasferimento delle attività verso un’altra entità giuridica.
2. Dopo l’adozione della decisione relativa allo scioglimento da parte dell’assemblea dei membri, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dall’adozione di tale decisione, l’ERIC la notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
3. Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dalla chiusura, l’ERIC ne informa la Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. L’ERIC cessa di esistere il giorno della pubblicazione dell’avviso.
4. In qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti l’ERIC ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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