Art. 17
Relazioni e controllo
In vigore dal 25 giu 2009
Relazioni e controllo
1. Un ERIC elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare delle sue attività scientifiche, operative e finanziarie di cui all’. Tale relazione deve essere approvata dall’assemblea dei suoi membri e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi alla fine dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.
2. Un ERIC e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento della funzione dell’ERIC o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel presente regolamento.
3. Se ha motivo di sospettare che un ERIC viola gravemente il presente regolamento, le decisioni adottate in forza del medesimo o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione richiede spiegazioni all’ERIC e/o ai suoi membri.
4. Se dopo aver accordato all’ERIC e/o ai suoi membri un periodo di tempo ragionevole per formulare le proprie osservazioni, giunge alla conclusione che l’ERIC viola gravemente il presente regolamento, le decisioni adottate in forza del medesimo o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione può proporre all’ERIC e ai suoi membri azioni correttive.
5. Se non è intrapresa alcuna azione correttiva, la Commissione può abrogare la decisione di costituzione dell’ERIC, secondo la procedura di cui all’. Tale decisione è notificata all’ERIC e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, il che ne comporterà lo scioglimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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