Art. 11

Modifiche dello statuto

In vigore dal 25 giu 2009
Modifiche dello statuto 1.   Qualsiasi modifica dello statuto riguardante gli elementi di cui all’, lettere da b) a f) o lettera g), punti da i) a vi) è presentata dall’ERIC alla Commissione a fini di approvazione. Tale modifica non ha efficacia prima dell’entrata in vigore della decisione con la quale è approvata. La Commissione applica, mutatis mutandis, l’, paragrafo 2, e l’. 2.   Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui al paragrafo 1 è presentata dall’ERIC alla Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione. 3.   La Commissione può opporsi a tale modifica entro sessanta giorni dalla sua presentazione, indicando per quali ragioni essa non soddisfa i requisiti del presente regolamento. 4.   La modifica non acquista efficacia prima della scadenza del termine previsto per le obiezioni o prima che la Commissione abbia annullato tale termine o prima che un’obiezione sollevata sia stata ritirata. 5.   La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti: a) il testo della modifica proposta o, se del caso, adottata, compresa la data di entrata in vigore; b) la versione modificata consolidata dello statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:723:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche dello statuto (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/723) — Testo vigente | Portale Normativo