Art. 11
Modifiche dello statuto
In vigore dal 25 giu 2009
Modifiche dello statuto
1. Qualsiasi modifica dello statuto riguardante gli elementi di cui all’, lettere da b) a f) o lettera g), punti da i) a vi) è presentata dall’ERIC alla Commissione a fini di approvazione. Tale modifica non ha efficacia prima dell’entrata in vigore della decisione con la quale è approvata. La Commissione applica, mutatis mutandis, l’, paragrafo 2, e l’.
2. Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui al paragrafo 1 è presentata dall’ERIC alla Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione.
3. La Commissione può opporsi a tale modifica entro sessanta giorni dalla sua presentazione, indicando per quali ragioni essa non soddisfa i requisiti del presente regolamento.
4. La modifica non acquista efficacia prima della scadenza del termine previsto per le obiezioni o prima che la Commissione abbia annullato tale termine o prima che un’obiezione sollevata sia stata ritirata.
5. La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti:
a)
il testo della modifica proposta o, se del caso, adottata, compresa la data di entrata in vigore;
b)
la versione modificata consolidata dello statuto.
Storico versioni
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