Art. 11 · Modifiche dello statuto

Art. 11

Modifiche dello statuto

In vigore dal 25 giu 2009
Modifiche dello statuto 1.   Qualsiasi modifica dello statuto riguardante gli elementi di cui all’, lettere da b) a f) o lettera g), punti da i) a vi) è presentata dall’ERIC alla Commissione a fini di approvazione. Tale modifica non ha efficacia prima dell’entrata in vigore della decisione con la quale è approvata. La Commissione applica, mutatis mutandis, l’, paragrafo 2, e l’. 2.   Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui al paragrafo 1 è presentata dall’ERIC alla Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione. 3.   La Commissione può opporsi a tale modifica entro sessanta giorni dalla sua presentazione, indicando per quali ragioni essa non soddisfa i requisiti del presente regolamento. 4.   La modifica non acquista efficacia prima della scadenza del termine previsto per le obiezioni o prima che la Commissione abbia annullato tale termine o prima che un’obiezione sollevata sia stata ritirata. 5.   La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti: a) il testo della modifica proposta o, se del caso, adottata, compresa la data di entrata in vigore; b) la versione modificata consolidata dello statuto.
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