Art. 12

Organizzazione dell’ERIC

In vigore dal 25 giu 2009
Organizzazione dell’ERIC Lo statuto prevede quanto meno gli organi seguenti aventi le seguenti competenze: a) un’assemblea dei membri in quanto organo che dispone dei pieni poteri decisionali, ivi compresi quelli per l’adozione del bilancio; b) un direttore o un consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea dei membri, in quanto organo esecutivo e rappresentante legale dell’ERIC. Lo statuto specifica il modo in cui i membri del consiglio di amministrazione rappresentano legalmente l’ERIC.
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