Art. 4
Requisiti relativi alle infrastrutture
In vigore dal 25 giu 2009
Requisiti relativi alle infrastrutture
L’infrastruttura di ricerca da costituire tramite un ERIC soddisfa i seguenti requisiti:
a)
è necessaria per la realizzazione di programmi e progetti europei di ricerca, compresa la corretta esecuzione dei programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione;
b)
rappresenta un valore aggiunto nel quadro del rafforzamento e della strutturazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) ed un miglioramento significativo a livello internazionale nei settori scientifici e tecnologici interessati;
c)
nel rispetto delle norme stabilite nel suo statuto, è accordato un effettivo accesso alla comunità europea della ricerca composta da ricercatori provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati;
d)
contribuisce alla mobilità delle conoscenze e/o dei ricercatori all’interno dello SER e intensifica lo sfruttamento del potenziale intellettuale di tutta l’Europa; e
e)
contribuisce alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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