Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 giu 2009
Definizioni Ai fini dell’applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) per «infrastruttura di ricerca» si intendono gli impianti, le risorse e i servizi connessi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche ad alto livello nei loro rispettivi settori e comprende i principali impianti o complessi di strumenti scientifici e il materiale di ricerca, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione, nonché ogni altro mezzo necessario per raggiungere il livello di l’eccellenza. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o organizzate in rete («distribuite»); b) per «paese terzo» si intende uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea; c) per «paese associato» si intende un paese terzo che sia parte di un accordo internazionale con la Comunità, in forza del quale o sulla cui base esso versa un contributo finanziario a titolo della totalità o di una parte dei programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.
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