Art. 24
Disposizioni generali
In vigore dal 11 giu 2009
Disposizioni generali
1. I dazi compensativi provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni.
Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione.
2. I regolamenti che impongono dazi compensativi provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tali regolamenti o decisioni indicano tra l’altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali che sono rilevanti per la determinazione della sovvenzione e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, altresì, ai riesami.
3. Disposizioni particolari, relative tra l’altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4), possono essere adottate a norma del presente regolamento.
4. Nell’interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione.
La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.
Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l’industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.
5. La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure con effetto a decorrere dalla data della registrazione.
Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
La registrazione è disposta con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.
6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all’importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l’importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri in base ad un esame condotto caso per caso di fornirle le informazioni necessarie per controllare efficacemente l’applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell’, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell’, paragrafo 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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