Art. 25
Consultazioni
In vigore dal 11 giu 2009
Consultazioni
1. Le consultazioni previste dal presente regolamento, escluse quelle di cui all’, paragrafo 7, e all’, paragrafo 10, si svolgono in seno ad un comitato consultivo composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, su richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.
2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d’informazione utili.
3. Qualora sia necessario, le consultazioni possono svolgersi unicamente per iscritto. In questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l’organizzazione della consultazione orale, a condizione che questa possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.
4. Le consultazioni riguardano in particolare:
a)
l’esistenza di sovvenzioni compensabili e i metodi da utilizzare per determinarne l’importo;
b)
l’esistenza e l’entità del pregiudizio;
c)
il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio;
d)
le misure idonee, nel caso specifico, a prevenire il pregiudizio causato dalle sovvenzioni passibili di misure compensative oppure a porre rimedio agli effetti del pregiudizio, nonché le modalità di applicazione di tali misure.
Storico versioni
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