Art. 22

Disposizioni generali in materia di riesami e di restrizioni

In vigore dal 11 giu 2009
Disposizioni generali in materia di riesami e di restrizioni 1.   Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma degli . I riesami effettuati a norma degli si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura. I riesami effettuati a norma dell’ si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma dell’ è avviato mentre è in corso un riesame a norma dell’ nell’ambito degli stessi procedimenti, il riesame a norma dell’ si conclude alla scadenza prevista sopra per il riesame a norma dell’. La Commissione presenta una proposta d’azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini suddetti. Se l’inchiesta non è completata entro i suddetti termini, le misure possono: a) giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma dell’; b) giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma degli parallelamente nel caso in cui l’inchiesta a norma dell’ era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma dell’ nell’ambito degli stessi procedimenti, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo; oppure c) essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma degli . Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   La Commissione avvia i riesami a norma degli dopo aver sentito il comitato consultivo. 3.   Secondo l’esito del riesame, le misure sono abrogate o mantenute in vigore a norma dell’ oppure abrogate, mantenute in vigore o modificate a norma degli dall’istituzione comunitaria che le ha adottate. 4.   Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti ai procedimenti e di conseguenza possono essere soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese stesso a norma del presente articolo. 5.   Qualora sia in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto all’, il riesame a norma dell’ verte anche sulle circostanze di cui all’. 6.   In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma degli articoli da 18 a 21, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto degli .
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