Art. 20
Riesami accelerati
In vigore dal 11 giu 2009
Riesami accelerati
Qualsiasi esportatore le cui esportazioni siano soggette a un dazio compensativo definitivo, ma che non sia stato individualmente indagato nel corso dell’inchiesta originale per motivi diversi dal rifiuto a collaborare con la Commissione ha diritto, a richiesta, di essere sottoposto a riesame accelerato affinché la Commissione possa tempestivamente stabilire un’aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso applicabile.
La Commissione avvia tale riesame dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato ai produttori comunitari l’opportunità di comunicare le loro osservazioni.
Storico versioni
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